Quadro Normativo

Lo sviluppo della Tecnologia Blockchain rappresenta, senza dubbio, una delle più importanti rivoluzioni concettuali e sistemiche degli ultimi decenni. Difatti, a partire dalla nascita del fenomeno, si è reso sempre più necessario accompagnare le importanti evoluzioni tecnologiche del settore con l’identificazione di specifici inquadramenti giuridici al fine di indentificare l’eventuale rilevanza delle diverse criptoattività e/o Smart Contract sia da un punto di vista legale che tributario.

L’articolo 8-ter del Decreto Semplificazioni (D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito in legge con L. 11 febbraio 2019, n. 12) rappresenta un passo importante per la disciplina degli effetti giuridici connessi all’utilizzo della Tecnologia Blockchain e degli Smart Contract.

Il decreto Semplificazioni introduce la definizione normativa delle tecnologie basate su registri distribuiti (Blockchain) e degli Smart Contract. Il decreto prevede, inoltre, che la memorizzazione di un documento informatico attraverso l’uso di tecnologie basate su registri distribuiti produca gli effetti giuridici della validazione temporale elettronica.

Definizione di Tecnologia Blockchain
“Tecnologia che utilizza un registro condiviso, distribuito, replicabile, accessibile simultaneamente, architetturalmente decentralizzato su basi crittografiche, tale da consentire la registrazione, la convalida, l’aggiornamento, l’archiviazione di dati (sia in chiaro che ulteriormente protetti da crittografia) verificabili da ciascun partecipante, non alterabili e non modificabili”

(Articolo 8-ter del Decreto Semplificazioni)

Definizione di Smart Contract
“Programma per elaboratore che opera su tecnologie basate su registri distribuiti la cui esecuzione vincola automaticamente due o più parti sulla base di effetti predefiniti dalle stesse”.

(Articolo 8-ter del Decreto Semplificazioni)

Blockchain e GDPR

Le regole previste dal GDPR sono progettate principalmente per individuare un soggetto (appunto il titolare) che sia responsabile per la raccolta, l’archiviazione e l’elaborazione dei dati, mentre le Tecnologie Blockchain e Distributed Ledger sono intese come database peer-to-peer che non si basano su “autorità centrali” ma fanno della decentralizzazione uno dei loro punti di forza. Le sfide alla protezione dei dati poste dalla Blockchain varieranno quindi a seconda delle caratteristiche specifiche della soluzione utilizzata (puoi trovare tutte le specifiche delle nostre soluzioni in fondo alla pagina).

Data l’enorme diversità di architetture e casi d’uso, non esiste una soluzione unica per quanto riguarda la conformità al GDPR. Questa andrà infatti valutata caso per caso considerando la reale implementazione della tecnologia attraverso la quale i dati personali vengono convogliati. In alcuni casi il nesso con i dati personali potrebbe essere così remoto che saranno richiesti solo meccanismi minimi di governance dei dati, mentre, al contrario, altri progetti potrebbero comportare trattamenti di dati con un impatto alto, e, per tale motivo, potrebbero richiedere una valutazione d’impatto completa della protezione dei dati.

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Documento pubblicato dall’Unione Europea sulla Blockchain e GDPR

Smart Contract

L’articolo 8 ter afferma che gli Smart Contract soddisfano il requisito della forma scritta previa identificazione informatica delle parti interessate. Ciò che crea un Contratto è l’accordo tra le parti, non la sua esecuzione (Codice Civile, art. 1321: “Il contratto è l’accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale”). Inoltre, nella definizione di Smart Contract, il termine “esecuzione” è da intendersi come “esecuzione di un’istruzione informatica”, ossia l’automatismo che si avvia al verificarsi di determinate condizioni e non come l’esecuzione del contratto stesso.

Dunque, l’accordo tra le parti, che dà vita al contratto vero e proprio e al vincolo dei soggetti, deve comunque avvenire a monte dello Smart Contract. Dal punto di vista normativo, dunque, lo sviluppo degli Smart Contract, la cui accettazione potrà vincolare le parti esclusivamente sulla base di quella manifestazione di volontà avvenuta a monte, è strettamente legato alle casistiche che consentiranno di valutare o meno l’adempimento delle obbligazioni da parte delle tecnologie cognitive.

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